Le Regole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Oggetto: Modalità tecniche di gestione nell’organizzazione delle corse ippiche a porte chiuse, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Misure attuative


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII
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Circolare prot. 16058 del 05 marzo 2020
Oggetto: Modalità tecniche di gestione nell’organizzazione delle corse ippiche a porte chiuse, in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure attuative
1 Premessa
In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni
previste dal D.L. n.6/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 9575 del 1
marzo 2020, così come modificato ed integrato dal DPCM 4 marzo 20201, che reca ulteriori misure
per il contenimento del contagio da COVID-19.
La lettura del combinato disposto di cui ai due citati DPCM conferma i seguenti elementi:
a) gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento restano consentite
negli impianti sportivi purché gestiti a porte chiuse, su tutto il territorio nazionale fuorché
quello dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020;
b) resta confermato il ruolo e le funzioni della Prefettura di monitorare l’attuazione delle
misure di cui ai DPCM; in tal senso, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5 del
DPCM 1 marzo 2020 e dell’articolo 3 del DPCM 4 marzo 2020, si evidenzia l’obbligo in
capo ai gestori degli impianti di comunicare l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi e
delle competizioni sportive alla Prefettura territorialmente competente unitamente,
laddove gestite, alle modalità di svolgimento e organizzative delle attività di allenamento
quotidiane.
Ciò premesso, si reputa necessario adottare misure attuative omogenee su tutto il territorio
nazionale per quanto di competenza delle società gestori degli ippodromi (società di corse). Si
premette che le presenti misure attuative sono state redatte sulla base delle disposizioni e delle
prescrizioni dei richiamati atti normativi; esse restano valide anche in caso di eventuali variazioni
del periodo di applicazione.
L’Amministrazione provvederà a fornire eventuali integrazioni e ad apportare modifiche con
il divenire delle disposizioni normative.
1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Uscita N.0016059 del 06/03/2020
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2 Comunicazioni alla Prefettura
Le società di corse che intendono organizzare gli eventi e le competizioni ippiche “a porte
chiuse” sono tenute ad inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione
nella quale indicano i seguenti elementi:
a) data o date degli eventi programmati nel mese;
b) riferimento dell’impianto sportivo (ippodromo);
c) responsabile di riferimento della società di corse da contattare;
d) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
e) impegno a monitorare e a vigilare sugli ingressi nell’impianto sportivo, indicando le figure
professionali autorizzate all’accesso, come da disposizioni dello scrivente Ministero ai sensi
della presente nota, con l’impegno alla identificazione dei soggetti in ingresso all’impianto;
f) stima del numero delle persone attese per lo svolgimento dell’evento.
3 Misure attuative
3.1 Compiti della società di corse
Le società di corse, alle quali compete la corretta applicazione e il rispetto dei regolamenti
vigenti sull’attività delle corse al trotto e al galoppo, dovranno:
a) nominare un “Responsabile agli accessi “all’impianto che vigilerà sui soggetti autorizzati ad
accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto autorizzato, la scheda di
partecipazione di cui all’allegato A accluso alla presente;
b) incaricare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020, proprio
personale medico al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano;
c) operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del
DPCM 4 marzo 2020, ovvero “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale
di almeno 1 metro”;
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d) redigere e conservare l’elenco delle figure professionali autorizzate alla partecipazione del
singolo evento o competizione sportiva;
e) dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui
all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idroalcooliche
per il lavaggio della mani, in esso previste.
3.2 Figure professionali ammesse
Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure
professionali:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato
per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio,
medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
 allenatore o suo delegato;
 guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornate di corse;
 personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
 gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
 proprietario o proprietari del cavallo;
c) veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF;
d) operatori sanitari e veterinari professionisti;
e) Forze dell’Ordine;
f) operatori della stampa.
Nelle giornate di allenamento possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti
figure professionali:
g) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato
per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio,
medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
h) un solo proprietario dell’equide;
i) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in allenamento:
 allenatore o suo delegato;
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 guidatori/fantini/amazzoni impegnati nell’allenamento;
 personale di scuderia;
 gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
j) operatori sanitari e veterinari professionisti;
k) Forze dell’Ordine.
E’ confermato il divieto di accesso all’ippodromo per:
 il pubblico;
 gli operatori non individuati nell’elenco sopra indicato.
3.3 Esercizi di ristorazione e bar all’interno dell’ippodromo
Restano valide le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 1 , lettera h) del DPCM 1
MARZO 2020, che recita:
‘”h) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar a condizione che il servizio sia espletato per i soli
posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano
messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro”
3.4 RUOLO DELLA SOCIETA DI CORSE
In giornate di corse le società dovranno curare tramite il Responsabile preposto
(Responsabile agli accessi) l’ingresso riservato nell’impianto solo e esclusivamente alle figure
professionali appartenenti alle lettere a) - b) - c) - d). La verifica degli accessi deve avvenire
mediante controllo nominativo degli iscritti negli elenchi allestiti e predisposti dalla società stessa
entro le ore tredici del giorno precedente all’evento corsa.
Gli elenchi saranno distinti in funzione della tipologia delle figure professionali (personale
della società, operatori ippici, incaricati dal Ministero, Forse dell’Ordine e operatori sanitari).
L’identificazione dei soggetti dovrà avvenire mediante registrazione dei nominativi, con
l’acquisizione del documento di riconoscimento e relativi recapiti.
Gli addetti al riconoscimento presenti all’ingresso dell’ippodromo dovranno essere dotati dei
dispositivi sanitari di protezione individuale (guanti e mascherina).
Gli elenchi delle figure professionali autorizzate all’ingresso dovranno essere conservati per
almeno giorni 60 giorni dall’evento “corsa” e messi a disposizione delle Autorità competenti nel
caso in cui fossero richiesti.
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3.5 RUOLO OPERATORI IPPICI
Durante l’attività di allenamento e l’attività di corse gli operatori ippici ammessi
all’ippodromo dovranno seguire tutte le indicazioni impartite dal Responsabile agli accessi e
rispettare le prescrizioni delle vigenti norme in materia di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID -19.
3.6 RACCOMANDAZIONI
Tutti i soggetti autorizzati a accedere all’interno dell’ippodromo dovranno rispettare quanto
previsto dal DPCM n. 9575 del 01/03/2020 in materia di assembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Alle società di corse si raccomandano le seguenti specifiche misure igieniche:
a) mettere a disposizione in tutti i possibili ambienti dell’ippodromo soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) collocare un significativo numero di Avvisi leggibili contenenti le raccomandazioni richiamate
dall’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, di seguito riportate:
 lavarsi spesso le mani.
 igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
 mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
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